Generale
Regolamento (CE) 41/2009, oggi in vigore, che sarà abrogato dal luglio 2016 (dal Reg. (UE) 609/2013).
Il Regolamento 41/2009 prevede la facoltà per le aziende di riportare il claim «senza glutine», purché sia garantito il limite delle 20 ppm.
L’obbligo, quindi, è sul limite da garantire se si utilizza il claim «senza glutine», ma non sull’impiego della dicitura.
Il Regolamento non prevede l’obbligo di impiego di ingredienti con dicitura «senza glutine» per i pasti per celiaci, requisito che è richiesto solo da alcune norme regionali italiane. L’unico obbligo europeo previsto sul glutine è quello di indicarlo in etichetta se aggiunto volontariamente al prodotto (norma sugli allergeni: Reg. 1169/2011).
Regolamento (UE) 828/2014, che entrerà in vigore nel luglio 2016, in sua sostituzione.
I due Regolamenti normano l’impiego delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso».
Regolamento (UE) 1169/2011 che regolamenta l’obbligo di dichiarare la presenza di allergeni (tra cui il glutine) nelle informazioni rivolte al consumatore se «usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata».
Dietetici
Direttiva 2009/39/CE, che regolamenta i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (dietetici) e che sarà abrogata dal luglio 2016 (dal Reg. (UE) 609/2013).
La normativa italiana
Decreto legislativo 111/1992, che regolamenta i prodotti dietetici, specificamente formulati per celiaci.
Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 5 novembre 2009
Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali -Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare
Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare 5 novembre 2009 "Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazioneparticolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettaturadi alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare” – Allegato 7 “Prodotti senza glutine” (G.U. Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2009) al fine diesplicitare alcuni punti del suddetto Regolamento comunitario:
1. Qualsiasi prodotto del libero mercato (gelati, salumi, caramelle, salse, ecc.), per cui le aziende possano garantire l’assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la dicitura “senza glutine” e la dicitura “non contiene fonti di glutine” va sostituita con la dicitura “senza glutine” per cui la vecchia dicitura “non contiene fonti di glutine” ammessa per i salumi e i gelati in vaschetta di produzione industriale è destinata a scomparire; la dicitura “senza glutine” è di natura volontaria, pertanto, la sua presenza rappresenta la sensibilità e l’interesse di un’Azienda verso la categoria dei celiaci;
2. I prodotti dietetici senza glutine restano soggetti alla procedura di notifica (D.L. 111-/92);
3. Il limite di glutine di 100 ppm è ammesso solo per i prodotti dietetici a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti devono riportare obbligatoriamente la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”. Questa definizione non è riferibile ai prodotti di consumo generale;
4. I prodotti dietetici “con contenuto di glutine molto basso” non sono ammessi nel registro nazionale ai fini dell’erogabilità a carico del S.S.N.;
5. I prodotti “naturalmente senza glutine” ossia quelli non contenenti glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova, non potranno utilizzare il claim “senza glutine” che, per loro natura, non necessitano di dichiarare l'assenza di glutine.
6. Per gli alimenti di uso corrente l’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta è ammesso solo qualora l’azienda produttrice sia in grado di garantire sia l’assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine sia l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo. Questo significa che l’azienda in questione dovrà adeguare il proprio piano di autocontrollo al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm.
Nello stesso piano infatti dovrà essere previsto il punto di controllo relativo al glutine in particolare nel punto di entrata delle materie prime impiegate, nelle fasi di stoccaggio, durante il processo produttivo vero e proprio e nella sanificazione e pulizia dell’impianto/linea con relative modalità di controllo dei singoli punti critici e gestione delle eventuali non conformità.
7. La dicitura “può contenere tracce di glutine” è utilizzata dalle aziende per indicare una potenziale presenza di glutine per contaminazione accidentale. Tale dicitura non è comunque contemplata fra gli obblighi della normativa vigente.
E’ intenzione del Ministero della Salute avviare una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel Registro Nazionale al fine di giungere ad una classificazione come dietetici solo dei succedanei di alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente o addirittura esclusiva eliminando così dal regime di erogabilità gratuita a carico del SSN quei prodotti non essenziali a vantaggio di quelli essenziali.
Regolamenti UE 609/2013 e 828/2014:impatto sulla norma italiana e possibili evoluzioni